Il periodo da considerare, ai fini del rispetto del limite di 250.000 euro, è rappresentato dall'esercizio sociale come individuato dallo statuto dell'associazione
Il comma 2, dell'articolo 90 della Legge Finanziaria 2003 ha apportato alcune modifiche al regime forfettario previsto dalla legge 398/91. In particolare, con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data del 1/1/2003, viene elevato il limite previsto per accedere a questo speciale regime forfettario, da euro 185.924,48 ad euro 250.000.
Tale regime - apllicabile anche alle pro-loco ed altre associazioni senza scopo di lucro (Legge n. 66/1992) - riguarda adesso anche le nuove società di capitali senza scopo di lucro esercenti attività sportiva dilettantistica. Si ricordi in proposito che uno dei requisiti necessari per poter usufruire di tale regime è costituito dall'affiliazione della società o dell'associazione ad una federazione sportiva nazionale o ad un ente di promozione sportiva.
L'aumento del limite di rivavi fino a 250.000 euro consentirà di rientrare nel forfait a quqi soggetti che, avendo suerato il precedente limite di euro 185.924,84 erano stati costretti a passare, dal mese successivo, in un regime di tipo analitico (contabilità semplificata o ordinaria).
Il periodo da considerare ai fini del ripsetto del limite di 250.000 euro è rappresentato dall'esercizio sociale come individuato dallo statuto dell'associaizone. Per determinare la decorrenza delle nuove diposizioni, occorre quindi tenere presente che: