Nel corso di questi ultimi anni il legislatore, con vari provvedimenti normativi succedutisi nel tempo, ha completamente riscritto la disciplina dei compensi corrisposti ai soggetti che svoglono attività sportive dilettantistiche.
Le ultime modifiche, entrate in vigore dal 1 Gennaio 2003, sono contenute nell'art. 90 della Legge 289/2002 meglio nota come Legge Finanziaria 2003.
Prevedono in particolare:
Soggetti che possono erogare i compensi
I compensi potranno essere corrisposti da associazioni sportive, società sportive, Federazione ed Enti di Promozione Sportiva, dal CONI e da qualunque altro organismo, comunque denominato, che prosegua a finalità sportive dilettantistiche e che si da esse riconosciuto. Sono incluse per tanto le coop Srl, le Srl e le Spa di natura sportiva dilettantisctica i cui statuti sono adeguati ai vincoli di non lucratività stabiliti dai regolamenti vigenti del CONI.
Soggetti nei cui confornti è possibile applicare la norma
Viene ampliata la paltea dei soggetti che possono percepire le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi di compensi agli sportivi dilettanti.Potranno godere di tale regime fiscale non solo coloro che rientrano nel concetti di esercizio diretto, di attività sportiva dilettantistica ma anche coloro che hanno con il circolo un "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo amministrativo-gestionale di natura no nprofessionale".
In attesa di chiariemnti ministeriali in ordine al significato letterale dell'espressione amministrativo-gestionale si ritiene che possano fruire dei vantaggi relativi a tale disciplina figura prima escluse dall'applicabilità della norma che comunque nello svolgimento delle loro mansioni hanno uno stretto collegamento con le finalità sportive dell'attività quali, ad esempio, i segretari, i tesorieri, i custodi e manutentori dell'impianto purchè non titolari di rapporto di lavoro subordinato o liberi professionisti.
Va tuttavia sottolineato la nomra prevede espressamente o che i destinatari della norma sui rapporti di carattere amministrativo-gesionale sono le "società ed associazioni sportive"; è quindi auspicabile che il Ministero, con proprie circolari esplicativa chiarisca se intende - attraverso una interpretazione estensiva dell norma - consentirne l'applicazione anche ai comitati periferici deigli Enti di Promozione Sportiva e delle Federazione Sportive Nazionali
Il trattamento fiscale delle somme corrisposte
Le somme corrisposte per attività sportiva dilettantistica, a prescindere che is tratti di indennità, rimborsi forfettari, premi o compensi, ai sensi della nuova lettera n8, comma 1 art. 81, TUIR(redditi diversi) nonchè del nuovo comma 2 dell'art. 83, TUIR, vengono disciplinate nel seguente modo:
Sono escluse dalla impostazione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di presentazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggettata e ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.