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Disposizioni in materia di compensi agli sportivi dilettanti

Nel corso di questi ultimi anni il legislatore, con vari provvedimenti normativi succedutisi nel tempo, ha completamente riscritto la disciplina dei compensi corrisposti ai soggetti che svoglono attività sportive dilettantistiche.
Le ultime modifiche, entrate in vigore dal 1 Gennaio 2003, sono contenute nell'art. 90 della Legge 289/2002 meglio nota come Legge Finanziaria 2003.

Prevedono in particolare:

  • l'aumento a 7.500 euro del limite di esenzione fiscale;
  • l'applicazione di tale disciplina di favore anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale;
  • Cerchiamo, in questo numero, di riepilogare la disciplina dei compensi agli sportivi dilettanti.

Soggetti che possono erogare i compensi

I compensi potranno essere corrisposti da associazioni sportive, società sportive, Federazione ed Enti di Promozione Sportiva, dal CONI e da qualunque altro organismo, comunque denominato, che prosegua a finalità sportive dilettantistiche e che si da esse riconosciuto. Sono incluse per tanto le coop Srl, le Srl e le Spa di natura sportiva dilettantisctica i cui statuti sono adeguati ai vincoli di non lucratività stabiliti dai regolamenti vigenti del CONI.

Soggetti nei cui confornti è possibile applicare la norma

Viene ampliata la paltea dei soggetti che possono percepire le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi di compensi agli sportivi dilettanti.Potranno godere di tale regime fiscale non solo coloro che rientrano nel concetti di esercizio diretto, di attività sportiva dilettantistica ma anche coloro che hanno con il circolo un "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo amministrativo-gestionale di natura no nprofessionale".

In attesa di chiariemnti ministeriali in ordine al significato letterale dell'espressione amministrativo-gestionale si ritiene che possano fruire dei vantaggi relativi a tale disciplina figura prima escluse dall'applicabilità della norma che comunque nello svolgimento delle loro mansioni hanno uno stretto collegamento con le finalità sportive dell'attività quali, ad esempio, i segretari, i tesorieri, i custodi e manutentori dell'impianto purchè non titolari di rapporto di lavoro subordinato o liberi professionisti.
Va tuttavia sottolineato la nomra prevede espressamente o che i destinatari della norma sui rapporti di carattere amministrativo-gesionale sono le "società ed associazioni sportive"; è quindi auspicabile che il Ministero, con proprie circolari esplicativa chiarisca se intende - attraverso una interpretazione estensiva dell norma - consentirne l'applicazione anche ai comitati periferici deigli Enti di Promozione Sportiva e delle Federazione Sportive Nazionali

Il trattamento fiscale delle somme corrisposte

Le somme corrisposte per attività sportiva dilettantistica, a prescindere che is tratti di indennità, rimborsi forfettari, premi o compensi, ai sensi della nuova lettera n8, comma 1 art. 81, TUIR(redditi diversi) nonchè del nuovo comma 2 dell'art. 83, TUIR, vengono disciplinate nel seguente modo:

  • Fino a 7.500,00 euro per anno solare, risultano completamente irrilevanti ai fini tributari. Ciè vuol dire che il collaboratore che percepisce somme inferiori a tale limite non è sottoposto a nessun prelievo fiscale. In proposito si ricorda che tale limite non è riferito all'ammontare complessivo di tutti gli emolumenti percepiti dal singolo collaboratore (quindi anche corrisposti da più sodalizi sportivi) nello svolgimento di attività sportive dilettantistiche in un anno solare;
  • Le somme comprese tra 7.500,00 e 28.158,28 euro sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito IRPEF che ricorda è, a partire dal 2003, pari al 23% + 0,90% a titolo di addizione regionale IRPEF;
  • Le somme che eccedono 28.158,28 euro sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di acconto. Su tali somme il percipente, in sede di dichiarazione dei redditi, determinerà l'aliquota e, quindi, l'imposta definitiva;

Sono escluse dalla impostazione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto sostenute in occasione di presentazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggettata e ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

 

 

 

 

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inserita il: 02/11/2006